Art. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO
La Fondazione ricerca soggetti qualificati in grado di individuare e gestire le sponsorizzazioni per gli eventi culturali promossi dalla Fondazione, con particolare riferimento al Festival “La Notte della Taranta” che, dopo 15 concerti nei Comuni della Grecìa Salentina, ai quali si aggiungono i Comuni di Lecce, Alessano, Cursi, Galatina, si concluderà con il concerto finale nel comune di Melpignano (LE) il 27 Agosto 2016.
I soggetti interessati, a fronte di una selezione e a seguito del conferimento dell’incarico, acquisiscono il diritto, non in regime di esclusiva commerciale, di effettuare la ricerca e lo sfruttamento commerciale delle sponsorizzazione degli eventi organizzati dalla Fondazione, alle condizioni previste dal presente avviso.
Da tale attività si intendono esclusi gli sponsor istituzionali e i Soci Fondatori della Fondazione, nonché quelle società che la Fondazione si riserva di contattare direttamente o da cui è stata o sarà contattata direttamente.
Art. 2 – DURATA DELL’INCARICO
L’attività ha durata dalla data di notifica dell’avvenuto affidamento fino al 31 dicembre 2016, senza possibilità di tacito rinnovo.
Art. 3 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE
Per partecipare all’avviso di cui al presente bando i soggetti devono possedere i seguenti requisiti:
a) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
b) non avere in corso alcun procedimento penale;
c) non aver riportato condanne che comportano l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
d) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità a rivestire l’incarico previste dalla normativa vigente;
e) di non trovarsi nelle condizioni che determinano l’esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
f) di non trovarsi nelle condizioni di interdizione dalle gare pubbliche previste dall’art.14 del D. Lgs 81/2008.
g) di non trovarsi in situazioni di incompatibilità con quanto previsto nel Codice Etico adottato dalla Fondazione.
Art. 4 – NATURA DELL’INCARICO
I soggetti incaricati svolgeranno il servizio in totale autonomia senza alcun vincolo di subordinazione e con mezzi propri.
Essi saranno liberi di svolgere il proprio incarico in ogni zona del territorio nazionale ed europeo senza alcuna limitazione o predeterminazione da parte della Fondazione.
Art. 5 - TRATTAMENTO ECONOMICO
Per l’attività svolta in esecuzione dell’incarico al Ricercatore di sponsor sarà riconosciuta una provvigione omnicomprensiva pari a:
a) 20% dell’importo, al netto dell’IVA, che la Fondazione incasserà realmente dai singoli sponsor procurati dal Ricercatore nel corso della durata del rapporto sino ad un massimo di € 200.000,00 (duecentomila/00);
b) 25% per gli importi, al netto di IVA, che superano la soglia di cui al punto a) sino ad un massimo di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00);
c) 30% per gli importi, al netto di IVA, che superano la soglia di cui al punto b).
Qualora la sponsorizzazione abbia ad oggetto la fruizione o la fornitura di beni materiali, la provvigione che la Fondazione riconoscerà al Ricercatore di sponsor sarà pari al 5% del valore di mercato dei beni oggetto della sponsorizzazione. Detta valutazione, insindacabile, sarà svolta a cura degli uffici della Fondazione, eventualmente ricorrendo ad un confronto con il soggetto incaricato se ritenuto necessario dalla stessa .
L’importo minimo, o il valore minimo della merce oggetto della sponsorizzazione, non potrà essere inferiore a €.5.000,00 (cinquemila).
Il Ricercatore di sponsor non potrà in ogni caso chiedere alla Fondazione il rimborso delle spese sostenute dallo stesso nello svolgimento dell’attività, o per l’adempimento degli obblighi previsti dall’incarico.
L’incaricato si deve impegnare ad osservare, durante e dopo le predette attività, il più rigoroso segreto professionale sulle informazioni, le notizie e i dati di carattere riservato riguardanti la Fondazione.
Art. 6 – OBBLIGHI DEL PROPONENTE
Il Ricercatore di sponsor si impegna a:
a) tenere costantemente aggiornata la Fondazione sulla definizione e sull’attuazione del piano di sponsorizzazione, collaborando con l’ufficio preposto, ai fini del miglior coordinamento delle attività e delle iniziative;
b) fornire alla Fondazione in tempo utile i loghi/marchi/nomi degli sponsor, in formato digitale, ai fini del loro inserimento sul materiale pubblicitario delle manifestazioni che sarà direttamente realizzato dalla Fondazione;
c) fornire alla Fondazione, in forma scritta, le generalità degli sponsor individuati ed il programma di sponsorizzazione che si intende attuare al fine di consentire alla Fondazione l’esercizio del diritto di rifiuto.
In ottemperanza agli obblighi previsti dal D. Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali da parte del Ricercatore di sponsor deve avvenire unicamente in relazione allo svolgimento delle attività di cui al presente incarico ed in forma non eccedente rispetto all’utilizzo che di essi deve essere fatto, non comunicando né trasmettendo ad altri soggetti i dati ricevuti o acquisiti direttamente, fatte salve le eccezioni di legge.
Art. 7 – OBBLIGHI DELLA FONDAZIONE
La Fondazione riconosce al Ricercatore di sponsor, non in regime di esclusiva, lo sfruttamento commerciale delle sponsorizzazioni degli eventi di cui all’art. 1. L’obbligazione della Fondazione nei confronti del Ricercatore di sponsor costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto essa deve intendersi adempiuta quando vi sia stata la realizzazione degli eventi indicati nel contratto, indipendentemente dall’effettiva utilità che il soggetto o i suoi aventi causa ne possono trarre. In particolare, la Fondazione mette a disposizione le seguenti opportunità di comunicazione previste nell’ambito degli eventi relativi al Festival “La Notte della Taranta” nel 2016:
- sfruttamento commerciale, non in regime di esclusiva, delle sponsorizzazioni degli eventi del Festival per l’intera durata dell’incarico;
- visibilità nella conferenza stampa di presentazione dell’Evento e delle relative manifestazioni;
- presenza nella cartella di stampa e citazione degli sponsor nel comunicato stampa e nelle schede contenute;
- presenza del logo/marchio/nome degli sponsor sui materiali ufficiali di comunicazione delle manifestazioni (manifesti, locandine, opuscoli, programmi, conferenza stampa, pubblicazione su quotidiani, e spot radiotelevisivi);
- presenza del marchio degli sponsor sulla comunicazione promo-pubblicitaria degli eventi;
- caratterizzazione degli spazi dove si svolgeranno le manifestazioni sostenute dagli sponsor selezionati, con spazi appositamente riservati per striscioni, pannelli, ecc.; il tutto naturalmente concordato con i responsabili della Fondazione;
- inserimento del logo/marchio/nome degli sponsor sui palchi delle manifestazioni, con l’esclusione dei fondali, nelle modalità concordate con i responsabili individuati dalla Fondazione. I materiali promozionali degli sponsor dovranno essere forniti e posti in opera a cura e spese dello stesso sponsor e dovranno essere preventivamente autorizzati (per quantità, qualità, e caratteristiche) da parte della Fondazione;
- possibilità per gli sponsor, subordinata al gradimento della Fondazione, di utilizzare lo status di sponsor nelle proprie campagne di comunicazione per tutta la durata del contratto di sponsorizzazione;
- possibilità per gli sponsor di distribuire propri prodotti/materiali informativi al pubblico degli eventi con personale proprio e in spazi messi a disposizione dalla Fondazione;
- possibilità per gli sponsor di creare campagne di comunicazione a sostegno degli eventi sponsorizzati;
- possibilità per gli sponsor di realizzare e personalizzare oggettistica e merchandising a tema degli eventi sponsorizzati, previa autorizzazione della Fondazione;
- possibilità per gli sponsor di organizzare eventi propri e per propri ospiti negli spazi adiacenti all’evento (piazze, backstage, ecc.) da concordare con i responsabili della Fondazione;
possibilità per gli sponsor di diffondere a clienti e pubblici selezionati, di interesse dello sponsor, la documentazione inerente gli eventi.Se le attività poste in essere dagli sponsor individuati dal Ricercatore di sponsor sono soggette alle norme ed al regime autorizzatorio previsto dalla disciplina vigente, ivi incluso il pagamento di eventuali tributi e canoni, è onere del Ricercatore di sponsor ed i suoi aventi causa acquisire le autorizzazioni eventualmente previste ed assolvere agli obblighi tributari e tariffari.
La Fondazione si riserva la facoltà di non consentire e, ove poste in essere, di far cessare quelle attività pubblicitarie che risultassero in contrasto con la sicurezza pubblica, con gli obiettivi della manifestazione e/o con la buona riuscita della stessa senza che il titolare del servizio o i suoi aventi diritto al risarcimento del danno o indennizzo.
Art. 8 – DIRITTO DI RIFIUTO
La Fondazione si riserva a sua totale discrezione di rifiutare eventuali sponsorizzazioni che:
- siano ritenuti incompatibili con il ruolo e l’attività della Fondazione;
- siano in contrasto con gli indirizzi della Fondazione e con il Codice Etico;
- possano creare pregiudizio o danno alla immagine della Fondazione o alle proprie iniziative;
- siano reputati inaccettabili per motivi di pubblico interesse;
Non saranno altresì accettate sponsorizzazioni riguardanti: - propaganda di natura politica, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla promozione di materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
- pubblicità ingannevole.
In relazione a quanto sopra descritto, deve essere comunicato preventivamente alla Fondazione, in forma scritta, le generalità degli sponsor individuati e l’eventuale messaggio pubblicitario che intende divulgare.
Art. 9 – CONTENUTI DELLA DOMANDA
Nella domanda, indirizzata alla Fondazione La Notte della Taranta, il soggetto interessato dovrà produrre una manifestazione d’interesse riportando le proprie generalità, un indirizzo, un numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica.
La richiesta dovrà inoltre contenere le attestazioni di cui all’art. 3 e curriculum vitae in caso di persone fisiche o presentazione e referenze dell’azienda in caso di soggetti giuridici.
La richiesta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo della Fondazione, via Dafni, 11 73020 Melpignano (LE) in un plico sigillato o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Nella domanda, il proponente deve autorizzare la Fondazione, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione di interesse.
Art. 10 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
La Fondazione, verificati i requisiti e gli obblighi del proponente ed esaminato il curriculum o le referenze, notificherà a mezzo fax o posta elettronica al Ricercatore di sponsor l’INCARICO in seguito al quale lo stesso dovrà presentare, entro 15 giorni dal ricevimento dell’incarico, il proprio programma con l’elenco degli sponsor principali con i quali ha già una trattativa in corso. L’elenco delle sponsorizzazioni, in questa prima comunicazione, dovrà riportare: ragione sociale, contatto del riferimento e tipologia di sponsorizzazione; inoltre la documentazione, dovrà essere corredata da una dichiarazione scritta e controfirmata dal rappresentante dello sponsor nella quale si riporta la manifestazione di interesse alla sponsorizzazione dell’evento con le modalità e gli importi previsti.
L’incaricato aggiornerà costantemente la Fondazione, con cadenza almeno quindicinale, attraverso l’invio dell’elenco dei nuovi sponsor entrati a far parte del paniere dell’incaricato, e degli aggiornamenti sulle condizioni e lo stato di avanzamento delle sponsorizzazioni già contrattualizzate.
La Fondazione, sulla base dei dati acquisiti, potrà a proprio insindacabile giudizio motivato e senza che terzi abbiano nulla a che pretendere, escludere le proposte che non dovessero essere compatibili con le finalità socio/culturali degli eventi ovvero con altre proposte di sponsor.
La Fondazione, sulla base delle proposte economiche presentate e della tipologia delle stesse, deciderà della visibilità e collaborazione dei marchi e del posizionamento degli sponsor concordemente con il soggetto proponente.
Art. 11 – RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’
Le proposte saranno esaminate dal RUP incaricato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione di cui al successivo art.17.
Art. 12 – DANNI A PERSONE O COSE
Nessuna responsabilità assume la Fondazione nei confronti del soggetto proponente e degli sponsor per danni causati da forza maggiore o da ordine dell’Autorità. Saranno direttamente i soggetti sponsor degli eventi i responsabili dei danni arrecati a persone o a cose, tanto della Fondazione che di terzi, per fatti od omissioni verificatesi nello svolgimento dell’attività di sponsorizzazione.
Art. 13 – PROCEDURE DI CONTROLLO
La Fondazione ha diritto di controllare il regolare svolgimento di quanto proposto allo scopo; il proponente è obbligato a tenere a disposizione della Fondazione tutte le informazioni ed i documenti utili a consentire l’esecuzione dei controlli.
Art. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Costituisce causa di risoluzione di diritto dell’incarico a norma dell’art. 1456 del Codice Civile, il verificarsi di una delle seguenti situazioni:
a) violazione o inadempimento grave e reiterato delle prescrizioni relative agli obblighi previsti dall’incarico;
b) violazione grave degli obblighi di riservatezza;
c) frode o malafede nell’esecuzione dell’incarico;
d) perdita dei requisiti di ordine generale;
e) violazione delle prescrizioni del Codice Etico;
f) produzione di danno all’immagine della Fondazione;
g) cessione dell’incarico;
h) sub-concessione del servizio.
Art. 15 – AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
Il promotore riceverà specifica comunicazione da parte della Fondazione entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della manifestazione di interesse. L’affidamento sarà formalizzato con la sottoscrizione di una lettera di incarico controfirmata dalle parti.
Art. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che:
a) i dati saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento delle fasi di gara nonché alla stipula ed esecuzione dell’affidamento;
b) i dati forniti potranno essere inseriti in banca dati e trattati, nel rispetto degli obblighi previsti dal decreto stesso, per i necessari adempimenti che competono alla Fondazione in ordine alle procedure di selezione, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di legge e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
c) I dati saranno trattati da soggetti autorizzati e saranno conservati negli archivi magnetici/cartacei per il tempo necessario all’assolvimento dei compiti per i quali sono stati richiesti.
d) Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per partecipare alla procedura. La conseguenza di un eventuale rifiuto consiste nell’esclusione dalla procedura o nella decadenza dell’aggiudicazione;
e) dei dati potranno venire a conoscenza (o essere comunicati) alle seguenti categorie di soggetti:
chiunque abbia interesse ai sensi della L. 241/190;
rappresentanti dei concorrenti che partecipano alle sedute pubbliche di gara;
personale della Fondazione incaricato del procedimento.
f) l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 tra cui la cancellazione, la rettifica, l’integrazione, rivolgendosi al titolare del trattamento;
g) il titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione “La Notte della Taranta”;
h) responsabile del trattamento dei dati personali è il Legale Rappresentante della Fondazione, Avv. Massimo Manera.
Art. 17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e dell’art. del D. Lgs. 163/2006, il Responsabile del procedimento è il Legale Rappresentante della Fondazione, Avv. Massimo Manera.
Art. 18 – CESSIONE DELL’INCARICO
E’ fatto divieto al Ricercatore di sponsor cedere e sub-concedere il servizio affidato, anche in parte, a soggetti terzi.
Art. 19 – FORO DI COMPETENZA
In caso di controversia, le parti convengono che l’autorità giudiziaria competente per territorio sia, in via esclusiva, il Foro di Lecce.
Art. 20 – RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa rinvio al Codice Civile ed alle ulteriori norme applicabili.
Per eventuali chiarimenti e informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria della Fondazione tel. 0836.439008 dalle 9.00 alle 13.00, dal lunedì al venerdì o scrivere all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Il presente bando verrà pubblicato sul sito ufficiale della Fondazione – www.lanottedellataranta.it – a partire dal 08/03/2016.
Melpignano, 8 marzo 2016
Prot. n. 91/2016